L.R.
19 NOVEMBRE 2001, N. 29
"Disciplina
dell'organizzazione turistica regionale".
Pubblicata
nel B. U. UMBRIA 28 novembre 2001, n. 58 – S.O. n. 2
TITOLO
I
Norme
generali
ARTICOLO
1
(Principi
e finalità)
1.
La Regione Umbria, in attuazione dell'articolo 24 dello
Statuto,
riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo
economico
ed occupazionale e per la crescita culturale e
sociale
dell'Umbria.
2.
La presente legge, nel rispetto dei principi della legge 29
marzo
2001, n.135 e in attuazione del decreto legislativo 31
marzo
1998, n.112, disciplina l'organizzazione turistica
regionale,
con riferimento alle funzioni della Regione, delle
Province
e dei Comuni, nonché al ruolo dei sistemi turistici
locali
di cui all'articolo 8 e degli altri soggetti interessati alla
qualificazione
e allo sviluppo del turismo, secondo i principi
sanciti
dall'articolo 4, comma 3 della legge 15 marzo 1997,
n.59.
3.
La presente legge persegue in particolare le seguenti
finalità:
a)
tutela e valorizzazione dell'Umbria,
intesa come ambito
turistico
unitario, attraverso politiche intersettoriali e integrate
coordinate
dalla Regione;
b)
promozione e valorizzazione delle risorse turistiche, in modo
omogeneo
sull'intero territorio regionale, mediante il metodo
della
concertazione ed utilizzando gli strumenti della
programmazione
negoziata;
c)
tutela del turista e miglioramento della qualità
dell'accoglienza;
d)
promozione ed incentivazione dell'accoglienza turistica delle
persone
con particolari bisogni;
e)
incentivazione del processo di aggregazione dei soggetti
pubblici
e privati, volto anche a potenziare le attività di
promozione
e commercializzazione;
f) innovazione e qualificazione dell'offerta
turistica e
incentivazione
della domanda;
g)
realizzazione di una rete regionale di competenze e funzioni,
ai
fini della valorizzazione integrata delle risorse turistiche e dei
prodotti
tipici e di qualità, fondata principalmente sui sistemi
turistici
locali, assegnando alla Regione il ruolo di
incentivazione
e di regolazione del sistema;
h)
formazione di reti di prodotto, anche a livello nazionale e
internazionale,
e sostegno alla partecipazione ad esse degli
operatori
pubblici e privati dell'Umbria.
TITOLO
II
Funzioni
ARTICOLO
2
(Funzioni
della Regione)
1.
Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali
potestà
normative, di programmazione, indirizzo,
coordinamento
e vigilanza, le seguenti funzioni:
a)
promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria
dell'Umbria;
b)
tutela del turista, secondo i criteri e le modalità specificati
dalla
Carta regionale dei diritti del turista, adottata dalla Giunta
regionale
in coerenza con la Carta nazionale di cui all'articolo 4
della
legge 135/2001, sentite le organizzazioni imprenditoriali e
sindacali
del settore turistico e le associazioni di tutela dei
consumatori;
c)
istituzione e gestione del marchio delle attività di
valorizzazione
delle risorse e promozione turistica;
d)
riconoscimento dei sistemi turistici locali previsti dall'articolo
5
della legge 135/2001;
e) determinazione delle modalità di
formazione e attuazione
degli
strumenti di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con
gli
enti locali, i sistemi turistici locali e i soggetti privati;
f) determinazione, mediante norme
regolamentari, e verifica
degli
standard qualitativi da assicurare nell'esercizio delle
funzioni
di informazione e accoglienza turistica;
g) determinazione dei requisiti minimi e
delle modalità di
funzionamento
ed esercizio delle attività svolte dalle
associazioni
senza scopo di lucro, con particolare riferimento
alle
pro-loco;
h) studi e ricerche in materia di
innovazione e qualificazione
dell'offerta
turistica, nonché organizzazione, elaborazione e
comunicazione
delle statistiche regionali del turismo,
delle
rilevazioni
e delle informazioni concernenti l'offerta e la
domanda
turistica, anche avvalendosi di un osservatorio
regionale
sul turismo, secondo modalità definite dalla Giunta
regionale;
i) determinazione dei requisiti e degli
standard di qualità
richiesti
alle strutture e ai servizi turistici ai fini dell'esercizio
delle
professioni turistiche.
ARTICOLO
3
(Funzioni
delle Province)
1.
Le Province favoriscono e coordinano attività e iniziative di
rilevante
interesse provinciale nel settore turistico.
2.
Le Province partecipano con i Comuni, con le altre istituzioni
pubbliche
e con i privati, nell'ambito dei sistemi turistici locali,
alla
valorizzazione e alla promozione delle risorse turistiche.
Esse
incentivano inoltre la collaborazione tra i diversi sistemi
turistici
locali per la realizzazione di iniziative di rilevante
interesse
provinciale.
3.
Alle Province sono trasferite le funzioni amministrative
regionali
in materia di turismo ed in particolare:
a)
la classificazione delle strutture ricettive;
b)
l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di
viaggio
e turismo;
c)
la gestione degli elenchi e degli albi, salvo l'albo di cui
all'articolo
9, previsti dalla normativa regionale in materia di
turismo;
d)
la realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione per
l'esercizio
delle professioni turistiche;
e)
gli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni
turistiche;
f)
la concessione e l'erogazione alle imprese di agevolazioni,
contributi,
sovvenzioni ed incentivi di qualsiasi genere,
comunque
denominati, anche se derivanti da interventi
comunitari,
ivi compreso ogni adempimento tecnico,
amministrativo
e di controllo;
g)
la determinazione delle tariffe delle professioni turistiche;
h)
l'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.
4.
Le Province, mediante apposite commissioni, istituite con la
partecipazione
delle associazioni di categoria operanti nel
turismo,
provvedono al monitoraggio delle funzioni dei comuni,
concernenti
la classificazione delle strutture ricettive, le agenzie
di
viaggio e turismo, le professioni turistiche. L'attività delle
commissioni
si esercita mediante pareri, rapporti, segnalazioni
e
proposte.
ARTICOLO
4
(Funzioni
dei Comuni)
1.
Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio
territorio,
mediante la cura dell'offerta locale, l'espletamento dei
servizi
turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza
turistica,
l'organizzazione di manifestazioni, iniziative
promozionali
ed eventi.
2.
I Comuni curano la valorizzazione delle risorse turistiche
anche
in forma associata tra di loro e in collaborazione con
istituzioni
pubbliche e soggetti privati, nell'ambito dei sistemi
turistici
locali. Essi esercitano, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) attività istruttoria per la
classificazione alberghiera e degli
esercizi
ricettivi extralberghieri e all'aria aperta;
b) rilascio delle autorizzazioni per
l'esercizio delle attività
ricettive
e adempimenti autorizzatori connessi, ai sensi del DPR
20
ottobre 1998, n. 447;
c) vigilanza sulle strutture
turistico-ricettive alberghiere,
extralberghiere
e all'aria aperta, con particolare riferimento alla
verifica
del mantenimento dei requisiti che hanno determinato il
rilascio
delle autorizzazioni all'attività e della corretta
applicazione
delle tariffe denunciate, ai sensi della legge 25
agosto
1991, n. 284 e del decreto ministeriale 16 ottobre 1991;
d) raccolta e trasmissione alla Regione dei
dati statistici sul
movimento
turistico, secondo criteri, termini e modalità definiti
dalla
Giunta regionale, d'intesa con i Comuni e nel rispetto
degli
indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico
nazionale;
e) vigilanza sull'osservanza delle norme
per l'esercizio delle
professioni
turistiche;
f) vigilanza sull'attività delle agenzie
di viaggio e turismo;
g) raccolta e comunicazione delle denunce
delle attrezzature,
dei
prezzi delle strutture ricettive e delle tariffe dei servizi e delle
professioni
turistiche, nonché relativa vigilanza;
h) applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalle
norme
regionali vigenti.
TITOLO
III
Programmazione
ARTICOLO
5
(Piano
triennale e documento annuale di indirizzo)
1.
Il Consiglio regionale, in attuazione del piano regionale di
sviluppo
ed ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 28
febbraio
2000, n. 13, approva, su proposta della Giunta
regionale,
il piano triennale di sviluppo turistico.
2.
Il piano triennale di sviluppo turistico concorre
all'integrazione
delle politiche regionali e al coordinamento
territoriale
degli interventi, come previsto dalla legge regionale
13/2000
e contiene gli obiettivi, le linee strategiche, gli indirizzi e
i
criteri per lo sviluppo del turismo in Umbria, con particolare
riferimento
a:
a) valorizzazione a fini turistici delle
risorse culturali, ambientali,
storiche
e artistiche dell'Umbria, nonché dei prodotti tipici e di
qualità;
b) qualità delle strutture ricettive, dei
servizi di accoglienza ed
assistenza
del turista e del prodotto turistico nel suo
complesso;
c) consolidamento e incremento del
movimento turistico,
articolati
per ambiti territoriali, prodotti e progetti turistici;
d) fabbisogno di dotazione di
infrastrutture e di reti di
comunicazione
ai fini della fruizione turistica;
e) promozione in Italia e all'estero delle
risorse turistiche
regionali;
f) attività degli enti locali, dei sistemi
turistici locali e degli altri
organismi
pubblici e privati operanti nel settore del turismo;
g) azioni, strumenti necessari per il
conseguimento degli
obiettivi
della programmazione e risorse finanziarie che
tengano
conto della rilevanza del turismo nell'ambito
dell'economia
regionale.
3.
Il piano ha durata triennale e può essere aggiornato nel
corso
del triennio.
4.
La Giunta regionale, in attuazione del piano, approva, entro il
30
giugno dell'anno che precede quello di riferimento, il
documento
annuale di indirizzo.
5.
Il documento annuale di indirizzo verifica lo stato di attuazione
del
piano triennale e contiene:
a) i criteri e le modalità di utilizzo
delle risorse stanziate nel
bilancio
pluriennale della Regione per l'anno di riferimento;
b) l'individuazione delle iniziative da
attuare per la valorizzazione
e
la promozione integrata delle risorse ambientali, storiche,
artistiche,
culturali, nonché dei prodotti tipici e di qualità;
c) le previsioni di spesa e il riparto degli
interventi finanziati
dalla
Regione, con particolare riferimento all'attività dei sistemi
turistici
locali.
6.
In attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) della
presente
legge e dell'articolo 13, comma 1 della legge
regionale
13/2000, la Regione, per la definizione e l'attuazione
del
piano triennale e del documento annuale di indirizzo, utilizza
di
norma gli strumenti della programmazione negoziata, con
particolare
riferimento ai patti territoriali.
ARTICOLO
6
(Partecipazione)
1.
La partecipazione degli enti locali alla elaborazione del piano
triennale
e del documento annuale di indirizzo è assicurata
mediante
le conferenze di cui all'articolo 6 della legge regionale
14
ottobre 1998, n. 34.
2.
La concertazione con le categorie interessate al turismo sul
piano
triennale e sul documento annuale di indirizzo avviene
mediante
specifiche sessioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2
della
legge regionale 13/2000, alle quali partecipano anche le
Camere
di commercio industria artigianato e agricoltura di
Perugia
e Terni.
3.
Il Presidente della Giunta regionale, anche avvalendosi
dell'assessore
delegato al turismo, assicura il coordinamento
tra
le conferenze di cui al comma 1 e le sessioni di
concertazione
di cui al comma 2, in particolare attraverso la
convocazione,
almeno due volte l'anno, di sedute congiunte di
delegazioni
dei due organismi, finalizzate all'esame dello stato
di
attuazione degli strumenti della programmazione regionale.
TITOLO
IV
Forme
associative
ARTICOLO
7
(Servizi
di informazione e accoglienza turistica)
1.
I Comuni, associati ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della
legge
regionale 2 marzo 1999, n. 3 e del titolo secondo, capo
quinto,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali,
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni
amministrative
di informazione e accoglienza turistica di base,
ai
sensi dello stesso articolo, come integrato dall'articolo 12,
comma
1, della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19.
2.
I Comuni garantiscono l'integrazione
dei servizi di
informazione
e accoglienza turistica nella rete regionale,
curando
la redazione e la diffusione delle informazioni di
interesse
regionale, nel rispetto degli standard
previsti
all'articolo
2, comma 1, lettera f).
3.
La Regione verifica la rispondenza dei servizi di accoglienza
agli
standard minimi di qualità di cui al comma 2.
4.
I Comuni possono esercitare le funzioni
di cui ai commi 1 e
2
nell'ambito dei sistemi turistici locali.
ARTICOLO
8
(Sistemi
turistici locali)
1.
I sistemi turistici locali, previsti dall'articolo 5 della legge
135/2001,
costituiscono articolazione fondamentale
dell'organizzazione
turistica infraregionale e rappresentano lo
strumento
per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e
privato
nella gestione delle attività di formazione del prodotto
turistico,
mediante la valorizzazione integrata delle risorse
locali,
di promozione e commercializzazione dell'offerta.
2.
Ai sistemi turistici locali possono partecipare, oltre ai soggetti
pubblici
e privati operanti direttamente nel settore del turismo,
alle
associazioni di settore e alle autonomie funzionali, anche
altri
organismi e imprese attivi in settori collegati, quali il
commercio,
l'agricoltura, l'artigianato e i servizi, che abbiano
interesse
diretto o indiretto allo sviluppo turistico dello specifico
ambito
territoriale o della regione nel suo complesso, al fine di
contribuire
alla migliore integrazione delle politiche di settore
aventi
effetto sullo sviluppo turistico.
3.
La Regione, anche al fine di realizzare livelli adeguati di
aggregazione
territoriale, disciplina con norme regolamentari le
modalità
e le procedure per il riconoscimento dei sistemi
turistici
locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) appropriatezza, omogeneità e
significatività dell'ambito
territoriale,
nonché indivisibilità dell'unità minima territoriale
costituita
dall'ambito comunale;
b) integrazione delle risorse;
c) consistenza e rilevanza delle risorse
turistiche;
d) esistenza di accordi in forma scritta,
per la collaborazione tra
enti
locali e imprese singole o associate, e di strumenti di
concertazione
con le associazioni degli operatori e le
autonomie
funzionali.
ARTICOLO
9
(Albo
Consorzi Turistici)
1.
E' istituito presso la Giunta regionale l'albo dei consorzi
turistici,
l'iscrizione al quale è condizione per usufruire delle
prerogative
e dei benefici previsti dalle norme regionali.
2.
Possono essere iscritti all'albo i consorzi tra imprese
turistiche
e società consortili, anche in forma mista
pubblico-privata,
che abbiano come scopo la valorizzazione e la
promozione
integrata dell'offerta turistica e i cui statuti
assicurino
la democraticità e l'intersettorialità.
3.
Le modalità per l'iscrizione all'albo e per la gestione dello
stesso
sono stabilite con regolamento regionale.
ARTICOLO
10
(Associazioni
pro-loco)
1.
La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali
strumenti
di promozione dell'accoglienza turistica volti in
particolare
a realizzare:
a) iniziative idonee a favorire la
conoscenza, la tutela e la
valorizzazione
turistica locale;
b) iniziative atte a migliorare le
condizioni di soggiorno dei
turisti;
c) assistenza e informazione ai turisti.
2.
Le pro-loco che esercitano funzioni di
informazione ed
accoglienza sono tenute al rispetto degli specifici
standard di
qualità
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i). La
professionalità
degli operatori è conseguita mediante percorsi
formativi
certificati.
3.
Sono istituiti gli albi provinciali delle pro-loco. Ai fini
dell'iscrizione
le associazioni devono possedere un
ordinamento
a base democratica e perseguire finalità di
valorizzazione
turistica della località in cui operano. L'iscrizione
è
subordinata inoltre al parere favorevole del Comune o dei
Comuni
interessati all'attività delle singole pro-loco.
4.
Le Province disciplinano le modalità per l'iscrizione all'albo
delle
pro-loco e la gestione dello stesso, nonché per
l'erogazione
dei contributi per l'attività.
5.
La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini
dell'erogazione
dei contributi per l'attività delle pro-loco.
TITOLO
V
Agenzia
di promozione turistica
ARTICOLO
11
(Agenzia
di promozione turistica)
1.
È istituita l'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di
seguito
Agenzia, organismo tecnico-operativo strumentale della
Regione
per la promozione turistica dell'Umbria e di supporto
al
sistema turistico regionale.
2.
L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata
di
autonomia amministrativa e gestionale, nonché di proprio
personale.
Al personale dell'Agenzia si applicano i contratti
collettivi
di lavoro dei dipendenti delle Regioni.
3.
La gestione dell'Agenzia, caratterizzata dallo svolgimento di
attività
di erogazione di servizi a contenuto specialistico, è
improntata
a criteri di imprenditorialità ed economicità.
4.
L'Agenzia adotta il regolamento interno che, nell'ambito dei
principi
generali fissati dalle leggi regionali, ne disciplina
l'organizzazione
e ne determina l'ordinamento, anche sotto il
profilo
contabile, facendo riferimento alla vigente legge
regionale
di contabilità, in quanto compatibile. Il bilancio
preventivo
è deliberato in pareggio e l'Agenzia non può
assumere
impegni di spesa eccedenti le disponibilità
finanziarie
accertate in sede di bilancio di previsione, se non
previo
reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo
anche
in relazione ai compiti di cui al comma 6.
5.
La Regione contribuisce alle spese di funzionamento
dell'Agenzia,
anche mettendo a disposizione, mediante
conferimento
in natura o stipulazione di appositi atti
convenzionali,
beni mobili e immobili di sua proprietà o proprio
personale.
La Regione finanzia, inoltre, lo svolgimento delle
attività
affidate all'Agenzia nell'ambito del piano triennale di
sviluppo
turistico o del documento annuale di indirizzo.
6.
L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a)
attuazione, anche sulla base di
specifiche convenzioni, dei
programmi
di promozione previsti nel piano triennale di
sviluppo
turistico o nel documento annuale di indirizzo;
b)
consulenza e sostegno tecnico a favore dei sistemi turistici
locali;
c) attuazione, sulla base di specifiche
convenzioni, dei
programmi
di promozione formulati dai sistemi turistici locali
coerenti
con il piano triennale di sviluppo turistico e con il
documento
annuale di indirizzo;
d) svolgimento, sulla base di specifiche
convenzioni, di altre
attività
a carattere tecnico per conto della Regione o di altri
soggetti
pubblici o privati.
ARTICOLO
12
(Organi
dell'Agenzia)
1.
Sono organi dell'Agenzia:
a) l'Amministratore unico;
b)
il Collegio dei revisori dei conti.
2.
L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato dal
Presidente
della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di
competenze
in materia di organizzazione e amministrazione,
maturate
sia in ambito pubblico sia privato, dura in carica tre
anni
e il mandato può essere rinnovato.
3.
L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia
ed esercita le funzioni di indirizzo amministrativo
espressamente
attribuitegli dal comma 5 e dal regolamento
interno.
4.
All'Amministratore unico spetta un'indennità mensile il cui
ammontare
è fissato nel decreto di nomina e comunque non
superiore
al venti per cento dell'indennità di Consigliere
regionale.
All'Amministratore unico è corrisposto, per le
missioni
connesse all'espletamento del mandato, il
trattamento
spettante ai dirigenti della Regione.
5.
L'Amministratore unico adotta il regolamento interno e
determina
la dotazione organica. Provvede inoltre, entro il 30
settembre
dell'anno che precede quello di riferimento,
all'approvazione
del piano annuale di attività e del relativo
bilancio
di previsione, nonché, entro il 30 aprile dell'anno
successivo
a quello di riferimento, ad approvare il conto
consuntivo,
allegando allo stesso una dettagliata relazione
sull'attività
svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi
fissati nel piano di attività.
6.
L'Amministratore unico si avvale di un comitato tecnico
nominato,
su sua proposta, dal Presidente della Giunta
regionale.
Il comitato è composto di tre membri scelti tra esperti
del
settore, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative
e resta in carica per la durata del mandato
dell'Amministratore.
Il funzionamento del comitato è
disciplinato
dal regolamento interno.
7.
Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è
composto
di tre membri effettivi, compreso il presidente, e due
supplenti,
iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili. Il
Collegio
è eletto dal Consiglio regionale, ai sensi dalla legge
regionale
21 marzo 1995 n. 11 e successive modificazioni ed
integrazioni,
che ne individua il presidente e, per ciascun
membro
effettivo, il rispettivo supplente.
8.
La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza
sull'attività
dell'Agenzia. Sono sottoposti alla sua preventiva
approvazione
i seguenti atti:
a) il regolamento interno, con l'allegata
dotazione organica del
personale,
nonché le relative modifiche;
b)
il piano di attività, il bilancio di previsione annuale e il conto
consuntivo;
c)
il contratto di lavoro decentrato dell'Agenzia.
ARTICOLO
13
(Soppressione
dell'Azienda)
1.
L'Azienda di promozione turistica istituita ai sensi della legge
regionale
8 agosto 1996, n. 20 è soppressa con effetto dalla
data
di nomina dell'Amministratore unico dell'Agenzia.
2.
Fino alla data di soppressione, l'Azienda di promozione
turistica
è amministrata da un commissario straordinario
nominato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale, il
quale
svolge anche le funzioni di liquidatore dell'ente.
3.
Il decreto di cui al comma 2 stabilisce il compenso spettante
al
commissario.
4.
Il controllo amministrativo-contabile sull'attività del
commissario
è assicurato dal Collegio dei revisori dei conti
della
soppressa Azienda, in carica alla data di entrata in vigore
della
presente legge.
ARTICOLO
14
(Successione)
1.
La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti
capo
alla soppressa Azienda di promozione turistica, compresi
quelli
inerenti il personale.
ARTICOLO
15
(Liquidazione)
1.
Il commissario straordinario, nell'ambito delle operazioni di
liquidazione,
procede alla ricognizione della consistenza
patrimoniale
e alla redazione del conto consuntivo dell'Azienda
di
promozione turistica.
2.
Il commissario svolge ogni altro compito demandatogli
nell'atto
di nomina e resta in carica per tutti gli adempimenti
conseguenti
allo scioglimento dell'Azienda di promozione
turistica
e comunque non oltre tre mesi dalla nomina
dell'Amministratore
unico dell'Agenzia.
3.
Dalla data di cessazione dell'assegnazione del personale
già
in servizio presso l'Azienda di promozione turistica, il
commissario
si avvale, per le operazioni di liquidazione, delle
competenti
strutture dell'amministrazione regionale.
4.
Decorso il termine fissato dal comma 2 senza che siano
state
completate le operazioni di liquidazione, le stesse sono
svolte
dal competente servizio della Giunta regionale.
ARTICOLO
16
(Destinazione
del patrimonio)
1.
La Giunta regionale, sulla base della ricognizione della
consistenza
patrimoniale effettuata dal commissario, dispone
la
destinazione dei singoli beni patrimoniali acquisiti a seguito
della
liquidazione dell'Azienda di promozione turistica, nonché
provvede
in ordine ai relativi rapporti giuridici.
ARTICOLO
17
(Personale)
1.
Al momento della nomina dell'Amministratore unico
dell'Agenzia
cessa l'assegnazione all'Azienda di promozione
turistica
del personale regionale ivi in servizio.
2.
Fino alla data di cui al comma 1 il personale è posto alle
dipendenze
del commissario.
3.
Per il funzionamento dell'Agenzia fino alla copertura della
dotazione
organica, di cui all'articolo 12 comma 5, la Regione
assicura,
su proposta dell'Amministratore, il personale
necessario
scegliendolo tra quello già in servizio presso la
soppressa
Azienda di promozione turistica.
4.
La copertura della dotazione organica avviene
prioritariamente
mediante l'utilizzo delle risorse umane
dell'organico
regionale e con precedenza per quello già in
servizio
presso la soppressa Azienda di promozione turistica.
5.
Le procedure relative ai precedenti commi 3 e 4 sono oggetto
di
preventivi accordi sindacali.
TITOLO
VI
(Disposizioni
finanziarie, transitorie e finali)
ARTICOLO
18
(Norma
finanziaria)
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 5, comma
5,
10, comma 5, e 11, comma 5, della presente legge si fa
fronte
per l'anno 2002 con i finanziamenti previsti nella unità
previsionale
di base 09.1.001 del bilancio pluriennale
2001-2003,
parte spesa, denominata "Interventi a favore della
promozione
e commercializzazione del turismo anche per le
funzioni
di delega".
2.
Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà
determinata
annualmente con legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo
27, comma 3, lettera c) della vigente legge
regionale
di contabilità.
3.
Al finanziamento degli oneri connessi al trasferimento delle
funzioni
si fa fronte a partire dall'esercizio 2002 con gli
stanziamenti
previsti nella unità previsionale di base 02.1.001,
parte
spesa, del bilancio regionale denominata "Relazioni
istituzionali"
ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14
ottobre
1998, n. 34.
4.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilità,
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di
cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di
cassa.
ARTICOLO
19
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogati:
a) la legge regionale 30 agosto 1988,
n. 37, come modificata
dalla
legge regionale 17 dicembre
1991, n. 36;
b) la legge regionale 8 agosto 1996,
n. 20;
c) la legge regionale 18 dicembre
1996, n. 30;
d) l'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1998,
n. 13;
e) gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41,
42 e 44 della legge
ARTICOLO
20
(Revisione
della legislazione)
1.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta
regionale propone al Consiglio un disegno di legge di
revisione
della legislazione in materia di turismo, ispirato in
particolare
ai principi di coordinamento, delegificazione e
decentramento.
ARTICOLO
21
(Norme
finali e transitorie)
1.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2.
Fino alla soppressione dell'Azienda di promozione turistica
si
applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo III della
legge
regionale 8 agosto 1996, n. 20.
3.
Il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle
Province
e ai Comuni, singoli e associati, nonché il
trasferimento
delle risorse finanziarie, umane e strumentali
avvengono
secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e
di
concertazione, nonché con le modalità ed i criteri previsti
dalla
legge regionale 34/98 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4.
In sede di prima applicazione, gli atti previsti sono adottati
entro
i termini di seguito indicati a decorrere dalla data di
entrata
in vigore della presente legge:
a) il regolamento di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f), entro
centoventi
giorni;
b) il regolamento di cui all'articolo 8,
comma 3, entro sessanta
giorni;
c) il regolamento di cui all'articolo 9,
comma 3, entro sessanta
giorni;
d) il decreto di cui all'articolo 12, comma
2, entro trenta giorni.
5.
La carta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è deliberata
entro
centoventi giorni dall'approvazione di quella nazionale di
cui
alla legge 135/2001.
6.
Il regolamento interno e la dotazione organica previsti
dall'articolo
12, comma 5 sono adottati dall'Amministratore
unico
entro sessanta giorni dalla nomina.
7.
Gli iscritti all'albo regionale istituito ai sensi della legge
regionale
8 agosto 1996, n. 20, sono iscritti d'ufficio negli albi
provinciali
di cui all'articolo 10, comma 3.